Sì. Il regolamento si applica a prodotti derivati dal legno, inclusi carta, cartone e prodotti stampati come libri, riviste e imballaggi. L'Allegato I del regolamento elenca specificamente questi prodotti.
Codice HS prodotti settore carta
47* 48* Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)
ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta.
(Fonte: Regolamento EUDR Appendice I Settore Legno)
La maggior parte dei prodotti in carta/cartone riciclati contiene una piccola percentuale di pasta vergine o carta riciclata preconsumata (ad esempio, scarti di cartone scartati dalla produzione di scatole di cartone) per rinforzare le fibre.
L'Allegato I stabilisce che il Regolamento non si applica ai beni prodotti interamente con
materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stato smaltito come rifiuto ai sensi dell'art. 3, punto (1), della Direttiva 2008/98/CE.
Pertanto, a questo materiale riciclato non si applicano obblighi previsti dal Regolamento.
Al contrario, se il prodotto contiene materiale non riciclato, è soggetto ai requisiti del Regolamento e il materiale non riciclato dovrà essere rintracciato fino al terreno di origine tramite geolocalizzazione.
Se un imballaggio, classificato nel codice HS 4415 o in un altro codice HS, ad esempio il HS 48, viene utilizzato per "sostenere, proteggere o trasportare" un altro prodotto, non è coperto dal Regolamento.
Se uno qualsiasi degli imballaggi interessati viene immesso sul mercato UE o esportato come prodotto a sé stante (ovvero come imballaggio autonomo), anziché come imballaggio per un altro prodotto, è coperto dal Regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di dovuta diligenza.
(Fonte: Regolamento EUDR Appendice I Settore Legno)
No, le certificazioni volontarie come FSC® o PEFC possono supportare il processo di due diligence, ma non sostituiscono l'obbligo di effettuare una valutazione del rischio specifica e fornire la dichiarazione richiesta.
Il processo di due diligence richiede:
- Raccolta delle informazioni: dati sulla specie e origine del legno, paese di raccolta, coordinate geografiche precise dell'area di raccolta, quantità, dettagli del fornitore e documentazione legale.
- Valutazione del rischio: analisi delle informazioni raccolte per determinare il rischio di non conformità.
- Mitigazione del rischio: adozione di misure per ridurre i rischi identificati, come audit supplementari o richieste di documentazione aggiuntiva.
Anche se la catena di approvvigionamento è complessa, l'azienda deve garantire la tracciabilità fino all'origine delle materie prime.
Sì, l'EUDR richiede la geolocalizzazione precisa degli appezzamenti da cui proviene il legno, utilizzando coordinate geografiche. Queste informazioni devono essere fornite in formato GeoJSON e non possono superare i 25 MB per dichiarazione.
Le micro e piccole imprese devono conformarsi all'EUDR a partire dal 30 giugno 2026. Le altre imprese devono rispettare gli obblighi a partire dal 30 dicembre 2025. Anche i prodotti cartari prodotti nell'UE e destinati all'esportazione devono essere conformi al regolamento.
Le informazioni raccolte durante il processo di due diligence devono essere conservate per almeno cinque anni e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Le sanzioni variano a seconda della legislazione nazionale degli Stati membri, ma possono includere multe significative, confisca dei prodotti e sospensione delle attività commerciali. È fondamentale assicurarsi della piena conformità per evitare tali conseguenze.
Diverse organizzazioni offrono strumenti e servizi per supportare le aziende nella conformità all'EUDR, inclusi sistemi di gestione della due diligence, formazione e consulenza. Ad esempio, la piattaforma TraceX offre soluzioni per la tracciabilità e la conformità nel settore della carta e della cellulosa.
Per le piccole aziende che non hanno grossi budget da investire un semplice foglio excel può essere usato per mantenere tutte le informazioni. Un esempio è il modello di gestione EUDR sviluppato dalla ditta QualityNet, che viene venduto completo di video corso pratico sull'EUDR.
Implementare un sistema di tracciabilità per conformarsi all'EUDR comporta investimenti significativi in tecnologia, coinvolgimento dei fornitori e verifiche di terze parti. Per le PMI, i costi di conformità possono rappresentare una barriera significativa. È consigliabile cercare supporto attraverso consorzi di settore, programmi di finanziamento o collaborazioni con fornitori per condividere le risorse necessarie.
I materiali di imballaggio utilizzati esclusivamente come materiale di imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto con codice TARIC finale legato al prodotto immesso sul mercato dell'UE non sono considerati prodotti rilevanti ai sensi dell'Allegato I del regolamento, indipendentemente dal codice SA a cui appartengono. (fonte: Regolamento EUDR).
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