Il regolamento si applica a 7 materie prime: soia, olio di palma, legno, carne bovina, cacao, caffè e gomma, e ai prodotti derivati.
No, si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato UE o esportati, sia prodotti localmente che importati.
I codici sono elencati nell'allegato I del regolamento EUDR.
Sì, anche prodotti trasformati come cioccolato o mobili in legno sono inclusi.
No. Non esistono soglie quantitative minime al di sotto delle quali il regolamento non si applicherebbe. Tutti i prodotti pertinenti immessi sul mercato dell'Unione o esportati da esso devono essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza, indipendentemente dal loro volume.
No, solo la gomma naturale e i suoi derivati sono coperti.
Solo i prodotti derivati dalla gomma naturale, ricavata dall'albero "Hevea brasiliensis", rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR. La gomma sintetica, essendo prodotta a partire da prodotti petrolchimici, non rientra nel campo di applicazione del regolamento.
Sì, ogni immissione sul mercato UE è coperta, anche all’interno dell’UE.
È inclusa se derivata da bovini.
Sì, se il legno è parte del prodotto finito.
Sì, se rientrano nei codici SA specificati nell'allegato I del Regolamento EUDR. I codici SA (Sistema Armonizzato) sono un sistema di classificazione internazionale delle merci, utilizzato per identificare e classificare prodotti in modo uniforme in tutto il mondo. Questi codici sono un codice numerico di sei cifre, utilizzato dalle dogane per determinare dazi e imposte, e sono fondamentali per il commercio internazionale
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