Nell’ultimo paragrafo della FAQ 3.10 (Fonte: Versione aggiornata del 25 Aprile FAQ) viene chiarito che, ai fini dell’EUDR, la classificazione delle imprese come micro, piccole, medie o grandi deve basarsi sul recepimento nazionale della Direttiva 2013/34/UE così come in vigore al 31 dicembre 2020.
Per un’impresa italiana, la normativa di riferimento per determinare la dimensione dell’impresa al 31/12/2020 è il Decreto Legislativo 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva 2013/34/UE (Fonte: Gazzetta Ufficiale) , e in particolare le soglie dimensionali in vigore alla fine dell’esercizio 2020.
Microimpresa (art. 2435-ter c.c.):
Deve rispettare almeno due dei seguenti tre criteri:
- Totale dell’attivo: ≤ 175.000 €
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: ≤ 350.000 €
- Numero medio dipendenti durante l’esercizio: ≤ 5
Piccola impresa:
Non c’è una definizione autonoma nel Codice Civile italiano, ma secondo i criteri del D.Lgs. 139/2015 e la prassi contabile nazionale:
Deve rispettare almeno due dei seguenti criteri:
- Totale dell’attivo: ≤ 4.400.000 €
- Ricavi netti: ≤ 8.800.000 €
- Dipendenti medi: ≤ 50
Media impresa:
Supera i limiti della piccola impresa ma rientra almeno in due dei seguenti:
- Totale dell’attivo: ≤ 20.000.000 €
- Ricavi netti: ≤ 40.000.000 €
- Dipendenti medi: ≤ 250
Grande impresa:
Supera almeno due dei limiti sopra indicati per le medie imprese.
Qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell'UE o esporta dal mercato dell'UE i prodotti rilevanti elencati nell'allegato 1 del Regolamento EUDR.
Gli operatori hanno obblighi più stringenti rispetto ai commercianti (traders), in quanto sono responsabili di effettuare e conservare una dichiarazione di due diligence prima di immettere i prodotti sul mercato o esportarli.
Chi vende prodotti già presenti sul mercato dell’UE.
Solo se non si tratta di PMI, altrimenti solo registrazione e conservazione delle informazioni.
Persona fisica o giuridica con sede nell’UE che agisce per conto di un operatore extra-UE.
No, ma hanno obblighi semplificati se sono solo commercianti.
Sì, se è il primo a immettere il prodotto sul mercato UE.
Sì, se non immette direttamente il prodotto.
Sì, tutti gli operatori e commercianti devono registrarsi.
Sì, a seconda dell’attività svolta.
Sì, i marketplace online sono soggetti all'EUDR (Regolamento UE sulla Deforestazione), ma il modo in cui vengono interessati dipende dal loro ruolo nella catena di approvvigionamento.
Secondo il documento FAQ dell'EUDR (Sezione 2.3 - Operatori e Commercianti), il regolamento distingue tra "operatori" e "commercianti":
Se un marketplace online immette sul mercato UE prodotti rilevanti a proprio nome, è considerato un operatore e deve conformarsi pienamente all'EUDR, incluso l'adempimento della due diligence.
Se il marketplace fornisce solo una piattaforma per la vendita di prodotti ad altre aziende e non ne è proprietario, è generalmente considerato un commerciante. In tal caso, deve comunque conservare e condividere le informazioni sui propri fornitori e clienti, ma non è tenuto a svolgere la due diligence completa, a meno che non si tratti di un commerciante non PMI.
Ecco una citazione pertinente dalle FAQ (Sezione 2.3.1):
"Un marketplace online è considerato un operatore se mette a disposizione sul mercato prodotti pertinenti a proprio nome. Al contrario, se agisce solo come intermediario (ad esempio, facilita le vendite tra terzi), è considerato un commerciante."
In sintesi:
Marketplace che vende a proprio nome = Operatore = Tutti gli obblighi previsti dalla Direttiva EUDR
Marketplace che ospita solo venditori terzi = Commerciante
Commerciante non PMI = Deve raccogliere e condividere informazioni
Commerciante PMI = Esentato da alcuni obblighi
Il contoterzista extra-UE non si qualifica come operatore o trader ai sensi del Regolamento EUDR, perché non immette prodotti per la prima volta sul mercato dell’UE, né li esporta dall’UE (Fonte: Versione aggiornata del 25 Aprile FAQ), quindi la responsabilità ricade sull’operatore europeo.
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